Art. 6.
(Piano di sostegno individuale)

      1. Il piano di trattamento di cui all'articolo 4 è affiancato da un piano di sostegno individuale, volto a garantire un supporto globale alla persona che accede ai centri e comprendente misure di carattere

 

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assistenziale e sociale nonché interventi di carattere psicologico e psicoterapeutico.